Sez. 2, Sentenza n. 10795 del 16/12/2015 Ud. (dep. 15/03/2016) Rv. 266164 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Elementi costitutivi - Attività svolta nei confronti del pubblico - Nozione - Fattispecie.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo D.Lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato.(Fattispecie relativa a prestiti di somme a tassi di usura da parte di partecipe ad una associazione per delinquere dotata di rudimentale organizzazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)