Sez. 3, Sentenza n. 2974 del 12/03/1993 (Rv. 481370 - 01)
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Limiti del risarcimento - In genere | Clausola escludente la garanzia assicurativa in ipotesi di veicolo guidato da persona priva di patente - Disciplina ex art. 1341 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Limiti del risarcimento - In genere
La clausola che, nella polizza di assicurazione, esclude la garanzia assicurativa per danni ai terzi nell'ipotesi che il veicolo sia guidato da persona priva di idonea patente di guida, non rientra tra quelle indicate dall'art. 1341 cod. civ. perché non riduce l'ambito obbiettivo della responsabilità rispetto alle previsioni di legge o del contratto, ma determina soltanto i limiti entro i quali l'obbligazione assunta deve ritenersi operante, fissando, con l'esclusione di alcuni casi, l'effettiva portata della copertura assicurativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)