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Sez. U, Sentenza n. 624 del 26/09/2001 Ud. (dep. 09/01/2002) Rv. 220441 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI REVISIONE | Inammissibilità della richiesta - Declaratoria all'esito del giudizio di revisione - Possibilità.
Stato
decisa il 2001-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220441-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI REVISIONE

In tema di revisione, la norma di cui all'art.634 cod. proc. pen. secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt.629 e 630 cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 632, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 632, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 636 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)