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Sez. L, Sentenza n. 127 del 13/01/1989 (Rv. 461360 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - ELEMENTO LETTERALE - CARATTERE PRIMARIO - RICORSO AD ALTRI CRITERI - PRECLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 24 DEL CCNL PER GLI AUTOFERROTRANVIERI 23 LUGLIO 1976 IN TEMA DI DETERMINAZIONI DELLA DATA DI COLLOCAMENTO IN PENSIONE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEL PARAMETRO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA.*
Stato
decisa il 1989-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461360-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - ELEMENTO LETTERALE - CARATTERE PRIMARIO - RICORSO AD ALTRI CRITERI - PRECLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 24 DEL CCNL PER GLI AUTOFERROTRANVIERI 23 LUGLIO 1976 IN TEMA DI DETERMINAZIONI DELLA DATA DI COLLOCAMENTO IN PENSIONE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEL PARAMETRO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA.*

In tema d'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, occorre ricostruire la volontà delle parti stipulanti alla stregua di ciò che nelle clausole contrattuali appare obiettivamente voluto, sicché l'elemento letterale del contratto è il primo e fondamentale criterio interpretativo ed è preclusivo del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando l'individuazione della comune volontà delle parti sia consentita da espressioni testuali chiare, precise ed adeguate. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva interpretato l'art. 24 del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 nel senso che la data del collocamento in pensione - con riguardo alla quale, a seconda che fosse anteriore o successiva al 31 dicembre 1976, era determinato il parametro per la liquidazione della buonuscita in ventiquattro o trenta giornate retributive per anno di servizio - doveva intendersi non coincidente con quella della cessazione dal servizio, perché ad essa necessariamente successiva, con conseguente attribuzione del parametro più favorevole anche ad un dipendente cessato dal servizio lo stesso 31 dicembre 1976). (V 5396/87, mass n 453984; (Conf 2450/85, mass n 440294).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)