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Sez. L, Sentenza n. 1498 del 06/03/1986 (Rv. 444877 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIVIETO DI DEQUALIFICAZIONE - REDATTORE TELEVISIVO ADIBITO A MANSIONI DI REDATTORE DI GIORNALE SCRITTO - DEQUALIFICAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444877-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIVIETO DI DEQUALIFICAZIONE - REDATTORE TELEVISIVO ADIBITO A MANSIONI DI REDATTORE DI GIORNALE SCRITTO - DEQUALIFICAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Non sussiste un'ipotesi di dequalificazione delle mansioni - vietata dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori - ove un redattore televisivo sia dal datore di lavoro adibito a mansioni di redattore di giornale scritto giacché - in tale ultima qualifica - prevista dalla contrattazione collettiva relativa al lavoro giornalistico - è inquadrabile, in Mancanza di una diversa specifica collocazione, anche la prima posizione di lavoro, caratterizzata com'è dalla stessa professionalità e dall'affinità della prestazione lavorativa. (V 1033/85, mass n 439181; (V 3671/83, mass n 428567).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)