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Sez. L, Sentenza n. 3671 del 27/05/1983 (Rv. 428567 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE SVOLTE PER ULTIME - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - INDENNITÀ GODUTE IN PRECEDENZA IN CONSIDERAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE MANSIONI STESSE - RETRIBUZIONE NON RIDUCIBILE - INCLUSIONE - INDENNITÀ CORRISPETTIVE DI PARTICOLARI MODALITÀ DELLE MANSIONI DI PROVENIENZA - GARANZIA DELL'IRRIDUCIBILITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428567-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE SVOLTE PER ULTIME - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - INDENNITÀ GODUTE IN PRECEDENZA IN CONSIDERAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE MANSIONI STESSE - RETRIBUZIONE NON RIDUCIBILE - INCLUSIONE - INDENNITÀ CORRISPETTIVE DI PARTICOLARI MODALITÀ DELLE MANSIONI DI PROVENIENZA - GARANZIA DELL'IRRIDUCIBILITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 2103 cod. civ. il lavoratore può essere legittimamente assegnato a mansioni diverse da quelle svolte per ultime, a condizione che fra le une e le altre vi sia equivalenza per quanto concerne il contenuto di professionalità ed il mutamento non comporti minorazione del livello retributivo ricollegabile a siffatto contenuto. Pertanto, se nell'Esercizio delle precedenti mansioni il lavoratore fruiva di speciali indennità in considerazione della qualità delle mansioni stesse - per la loro particolare difficoltà o complessità o per le conoscenze tecniche specifiche implicate - esse fanno parte della retribuzione non riducibile per effetto dell'Esercizio dello jus variandi e devono essere conservate a titolo di assegno ad personam in quanto attinenti al valore economico della professionalità raggiunta, potendo solo essere assorbite in tutto o in parte da analoghe indennità correlate all'Esercizio delle nuove mansioni. Per contro, qualora dette indennità costituiscano corrispettivo soltanto di particolari modalità delle mansioni di provenienza (disagio attinente al luogo di lavoro, al tempo, al rischio per la salute e simili), rimangono fuori della garanzia di irriducibilità apprestata dalla menzionata norma, in quanto non si correlano alla qualità del patrimonio professionale del lavoratore, e la loro perdita per effetto dell'assegnazione a nuove, ma equivalenti mansioni non determina illegittimità del disposto mutamento. (V 3210/82, mass n 421152; (V 161/81, mass n 410599 e 410599; (V 1026/80, mass n 404484).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)