Sez. L, Sentenza n. 1033 del 08/02/1985 (Rv. 439181 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE SVOLTE PER ULTIME - CONDIZIONI - EQUIVALENZA TRA DETTE MANSIONI - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO TRA LE ORIGINARIE MANSIONI DI CAPOTURNO DI VIGILANZA E LE SUCCESSIVE MANSIONI DI CONTABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE SVOLTE PER ULTIME - CONDIZIONI - EQUIVALENZA TRA DETTE MANSIONI - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO TRA LE ORIGINARIE MANSIONI DI CAPOTURNO DI VIGILANZA E LE SUCCESSIVE MANSIONI DI CONTABILE.*
A norma dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., il lavoratore può essere legittimamente assegnato a mansioni diverse da quelle svolte per ultime, a condizione che fra le une e le altre vi sia equivalenza per quanto concerne il contenuto di professionalità ed il mutamento non comporti minorazione del livello retributivo ricollegabile a siffatto contenuto. Il concetto di mansioni equivalenti, ai sensi di detta norma, non presuppone una perfetta identità tra le stesse, ma postula l'esigenza che le nuove siano aderenti alla specifica Competenza tecnico-professionale del dipendente, salvaguardandone il livello professionale, e, in ogni caso, siano tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte aveva ritenuto l'equivalenza fra le originarie mansioni di capoturno del servizio di vigilanza, comportanti l'inquadramento nella categoria dei cosiddetti intermedi o equiparati, e le successive mansioni di contabile, che attribuivano la superiore qualifica di impiegato di concetto). (V 2231/84, mass n 434269; (V 3076/84, mass n 435117; (V 3990/84, mass n 435965). (Conf 3671/83, mass n 428567, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)