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Sez. L, Sentenza n. 3094 del 03/03/2001 (Rv. 544368 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità e assegno di invalidità ex artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971 - Requisito economico - Elemento costitutivo della pretesa, al pari del requisito sanitario - Conseguenze - Onere probatorio - Incidenza sull'attore - Mancata contestazione da parte del convenuto - Effetti - Non preclusivi della deducibilità, in ogni stato e grado del processo, della mancanza dei prescritti requisiti - Limiti.
Stato
decisa il 2001-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544368-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità a norma degli artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971, è onere dell'attore fornire la prova della sussistenza del cosiddetto requisito economico, il quale non indica una mera condizione di erogabilità della prestazione, bensì, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa; sicché - non venendo meno tale onere probatorio per effetto della mancata contestazione da parte del convenuto, a meno che tale mancata contestazione, in relazione alle modalità e alle circostanze che hanno caratterizzato il comportamento della parte, non assuma il significato di una implicita ammissione della sussistenza di quei requisiti - il convenuto può dedurre la mancanza dei prescritti requisiti in ogni stato e grado del giudizio, sempre che sul punto non si sia formato il giudicato interno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)