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Sez. 5, Sentenza n. 6398 del 19/03/2014 (Rv. 630526 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE | Accise - Regime di sospensione - Abbuono dell'imposta - Annullamento in autotutela - Esercizio in danno del contribuente - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630526-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE

In materia tributaria, il potere di autotutela è funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico a reperire le entrate fiscali legalmente accertate, sicché è legittimo l'annullamento, in tale sede, di un atto favorevole al contribuente (nella specie, un provvedimento di abbuono di imposta per furto, non previsto dall'art. 4 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, vigente "ratione temporis"), non essendone preclusa l'adozione dall'art. 1 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, recando quest'ultimo un'elencazione non esaustiva delle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'annullamento in autotutela.

Riferimenti normativi: DM Finanze 11/02/1997 art. 37 com. 1, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Legge 18/02/1999 num. 28 art. 27 com. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 59 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 4, Decreto Legisl. 29/03/2010 num. 48 art. 1 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)