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Sez. L, Sentenza n. 6826 del 15/12/1988 (Rv. 461085 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461085-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONDIZIONI.*

Le assenze del lavoratore per carcerazione preventiva non sono inquadrabili né nell'ipotesi giuridica di recesso per giusta causa né in quella di giustificato motivo soggettivo, ma si traducono in un fatto oggettivo determinante la sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione del dipendente, forzatamente assente dal lavoro, a norma dell'art. 1464 cod. civ., in relazione alla quale la persistenza nel datore di lavoro dello interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente deve essere valutata alla stregua dei criteri fissati nella seconda parte dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ossia in relazione alle obiettive esigenze dell'azienda, valutate tenendo conto delle sue dimensioni, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, della natura delle mansioni affidate al lavoratore incarcerato, della durata della carcerazione preventiva, prescindendo invece da ogni altro soggettivo interesse del datore di lavoro. (V 6859/87, mass n 455053; (V 5320/86, mass n 447883).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)