Sez. L, Sentenza n. 5320 del 29/08/1986 (Rv. 447883 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - CARCERAZIONE PREVENTIVA - RILEVANZA - ESCLUSIONE - ARTT. 1464 COD. CIV. E 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - CARCERAZIONE PREVENTIVA - RILEVANZA - ESCLUSIONE - ARTT. 1464 COD. CIV. E 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ.*
La carcerazione preventiva determinata da fatti esulanti dallo svolgimento del rapporto di lavoro - la quale non può esser ritenuta giusta causa, né giustificato motivo di licenziamento, mancando un inadempimento colpevole degli obblighi contrattuali - si traduce in un fatto oggettivo determinante la sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa a norma dell'art. 1464 cod. civ., in relazione alla quale la persistenza nel datore di lavoro dell'interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente forzatamente assente dal lavoro deve essere valutata alla stregua dei criteri fissati nella seconda parte dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ossia in relazione alle obiettive esigenze della azienda, valutate tenendo conto delle sue dimensioni, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, della natura delle mansioni affidate al lavoratore colpito dal provvedimento restrittivo della libertà personale, nonché della possibilità di far temporaneamente espletare le suddette mansioni da altri dipendenti e prescindendosi invece da ogni diverso interesse soggettivo del datore di lavoro, così come dagli stessi motivi della carcerazione. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva reintegrato nel posto di lavoro un operaio dell'ENEL licenziato perché assente da oltre due mesi dal servizio in quanto soggetto a carcerazione preventiva). (V 3588/85, mass n 441198; (V 3407/85, mass n 441071; (Conf 1965/85, mass n 439872).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)