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Sez. L, Sentenza n. 6859 del 10/08/1987 (Rv. 455053 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE DETERMINATA DA FATTI ESTRANEI AL RAPPORTO - GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELLA TOLLERABILITÀ DI TALE SITUAZIONE - CRITERI EX ART. 3 ULTIMA PARTE, DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455053-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE DETERMINATA DA FATTI ESTRANEI AL RAPPORTO - GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELLA TOLLERABILITÀ DI TALE SITUAZIONE - CRITERI EX ART. 3 ULTIMA PARTE, DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ.*

La carcerazione preventiva del lavoratore determinata da fatti esulanti dallo svolgimento del rapporto di lavoro non può essere ritenuta né giusta causa né giustificato motivo soggettivo di licenziamento, mancando un inadempimento colpevole degli obblighi contrattuali; essa si traduce, invece, in un fatto oggettivo (non inquadrabile nella disciplina prevista dall'art. 1256 cod. civ.) determinante una sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa a norma dell'art. 1464 cod. civ., in relazione alla quale la persistenza o meno nel datore di lavoro dell'interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente forzatamente assente dal lavoro dev'essere valutata alla stregua dei criteri fissati nell'ultima parte dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, cioè in relazione alle oggettive esigenze dell'impresa, tenendo conto delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, del periodo di assenza del lavoratore, dell'ulteriore durata ragionevolmente prevedibile (e quindi secondo un giudizio ex ante e non ex post) dello stato di carcerazione, della natura e fungibilità delle mansioni espletate dal lavoratore detenuto, della possibilità di affidare temporaneamente dette mansioni ad altri dipendenti, nonché di ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'accertamento della misura della tollerabilità, da parte del datore di lavoro, della mancata esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente colpito dal provvedimento restrittivo della libertà personale. (V 3543/86, mass n 446477; (V 3407/85, mass n 441071; (V 1965/85, mass n 439872; (V 921/83, mass n 425682; (V 5894/82, mass n 423656; (V 5156/78, mass n 394905).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)