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Sez. 3, Sentenza n. 3059 del 25/05/1979 (Rv. 399412 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITI DI VALORE - DETERMINAZIONE DELLA SVALUTAZIONE SOPRAVVENUTA AL FATTO ILLECITO - D'UFFICIO - RIFERIMENTO ALL'INTERO DANNO PATRIMONIALE - DANNO COPERTO DALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - INCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399412-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITI DI VALORE - DETERMINAZIONE DELLA SVALUTAZIONE SOPRAVVENUTA AL FATTO ILLECITO - D'UFFICIO - RIFERIMENTO ALL'INTERO DANNO PATRIMONIALE - DANNO COPERTO DALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - INCLUSIONE - LIMITI.*

Poiche l'Obbligo del risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce debito di valore e non di valuta, il giudice per reintegrare il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, deve tenere conto, anche di ufficio, della sopravvenuta svalutazione monetaria, da calcolarsi sull'intero danno patrimoniale, nel quale va, altresi, compreso il danno coperto dalle prestazioni assicurative, a meno che non si provi che queste ultime siano state gia percepite dall'assicurato, non essendo ammissibile la rivalutazione di un debito estinto. (Conf 5116/77, mass n 388730).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)