Sez. 2, Sentenza n. 3676 del 29/06/1979 (Rv. 400094 - 01)
BENI - PERTINENZE - IN GENERE - DISCIPLINA.*
BENI - PERTINENZE - IN GENERE - DISCIPLINA.*
Nel rapporto pertinenziale tanto la cosa principale quanto quella accessoria conservano la loro individualita e autonomia materiale, mentre il collegamento tra di esse e dalla legge preso in considerazione non come rapporto di connessione materiale, ma come rapporto economico-giuridico di strumentalita o di complementarieta funzionale, costituito dall'unico proprietario. (nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del merito, con cui era stato escluso il rapporto pertinenziale tra un appartamento ed un ripostiglio solo perche essi erano materialmente separati ed avevano ingressi autonomi).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)