Sez. 3, Sentenza n. 29723 del 22/05/2024 Ud. (dep. 22/07/2024) Rv. 286747-01
RECIDIVA - IN GENERE | Art. 69, comma quarto, cod. pen. - Divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
RECIDIVA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.
Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)