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Sez. U, Sentenza n. 42858 del 29/05/2014 Cc. (dep. 14/10/2014) Rv. 260698 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Sentenza irrevocabile di condanna - Sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. in relazione al giudizio di bilanciamento tra l'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 e la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Conseguenze - Potere del giudice dell'esecuzione di procedere ad un diverso giudizio di bilanciamento e di rideterminare la pena - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2014-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260698-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO

Il giudice dell'esecuzione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., può affermare la prevalenza dell'attenuante anche compiendo attività di accertamento, sempre che tale valutazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali; tuttavia, nel rideterminare la pena, deve attenersi ai limiti derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3, Costituzione art. 136, Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 30 art. 73 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 675

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)