Sez. U, Sentenza n. 42858 del 29/05/2014 Cc. (dep. 14/10/2014) Rv. 260699 - 01
ESECUZIONE | Pubblico Ministero - Sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. in relazione al divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Conseguenze - Richiesta al giudice dell'esecuzione di procedere ad un diverso giudizio di bilanciamento e di rideterminare la pena - Doverosità - Ragioni.
ESECUZIONE
Al pubblico ministero, in ragione delle sue funzioni istituzionali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, spetta il compito di richiedere al giudice dell'esecuzione l'eventuale rideterminazione della pena inflitta anche in applicazione dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo, pur se il trattamento sanzionatorio sia già in corso di attuazione, e fino a quando questo non sia stato interamente eseguito.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 136, Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 30 art. 73 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 73 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)