Sez. 1, Sentenza n. 39832 del 17/03/2023 Ud. (dep. 02/10/2023) Rv. 285328 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITA' | Prova scientifica - Diritto al contraddittorio - Tutela in tutte le fasi di formazione della prova - Necessità - Esame dibattimentale del perito - Necessaria partecipazione “reattiva” del medesimo alle operazioni peritali - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITA'
In tema di prova scientifica, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione, con la conseguenza che i tecnici di parte: a) devono avere la possibilità di presenziare al conferimento dell'incarico e alla formulazione del quesito; b) devono essere posti in condizione di partecipare alle operazioni tecniche; c) ove la parte lo richieda, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio), senza che a tal fine sia necessario che la partecipazione dei medesimi allo svolgimento delle operazioni peritali sia stata "reattiva", in quanto caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche avverso il metodo utilizzato dal tecnico d'ufficio.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 508, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)