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Sez. L, Sentenza n. 20377 del 28/09/2007 (Rv. 599417 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Personale scolastico A.T.A. dipendente di enti locali - Passaggio nei ruoli statali ai sensi della legge n. 124 del 1999 - Natura giuridica - Trasferimento "ex lege" - Mancanza di qualifiche corrispondenti - Conseguenze - Dedotta erroneità della valutazione della corrispondenza delle qualifiche - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599417-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO

Il trasferimento del personale degli enti locali già, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, nei ruoli del personale A.T.A. statale, disposto dall'art. 8 della legge n. 124 del 1999, va qualificato come un trasferimento "ex lege", sulla base del quale l'assenza di qualifiche corrispondenti non determina l'impossibilità del trasferimento, ma consente l'esercizio dell'opzione per il mantenimento del rapporto con l'ente di appartenenza (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto equivalenti la qualifica di "esecutore assistenza infanzia" con quella del "collaboratore scolastico" ed aveva giudicato irrilevante la dedotta difficoltà di esercizio del diritto di opzione).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)