Sez. L, Sentenza n. 677 del 16/01/2008 (Rv. 600965 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Personale scolastico A.T.A. dipendente degli enti locali - Passaggio nei ruoli statali in base alla legge n. 124 del 1999 - Natura giuridica - Configurabilità di trasferimento di azienda secondo il diritto comunitario ed il diritto nazionale di relativa attuazione - Esclusione - Fondamento - Art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 - Norma di interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999 - Ravvisabilità di contrasto con il diritto comunitario - Esclusione - Necessità di rinvio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato UE - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO
La vicenda del trasferimento, in base alla legge n. 124 del 1999, del personale degli enti locali nei ruoli del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato non è riconducibile al campo di applicazione delle direttive comunitarie in materia di trasferimento d'azienda (direttiva 77/187/CEE, modificata dalla direttiva 98/50/CE), giacché, anche in ragione dei principi desumibili dall'interpretazione di dette direttive da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia (sent. 26 settembre 2000, in C-175/99; sent. 25 gennaio 2001, in C-172/99; sent. 24 gennaio 2002, in C-51/00), essa non si è concretata nella assegnazione, preesistente al passaggio di personale, di una attività unitariamente considerata di competenza di un determinato soggetto pubblico ad altro soggetto, quale ipotesi che configura il conferimento o il trasferimento di attività cui l'art. 34 del d.lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, riconnette, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ.. Ne consegue che l'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, interpretando autenticamente l'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, nel senso che, relativamente alla vicenda del trasferimento del suddetto personale ATA, gli effetti dell'anzianità giuridica sono limitati a quelli che essa abbia eventualmente già prodotto nel precedente rapporto, non può porsi in contrasto con il diritto comunitario innanzi richiamato, in quanto disposizione che, appunto, regola una fattispecie estranea al suo campo applicativo, e, dunque, neppure necessita di essere oggetto di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234, comma 3, del Trattato UE.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8 com. 2, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 218 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187, Direttive del Consiglio CEE 29/06/1988 num. 50, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)