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Sez. 3, Sentenza n. 3392 del 15/06/1979 (Rv. 399817 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DELL'ATTORE SOCCOMBENTE ALLE SPESE NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO IN CAUSA AD ISTANZA DEL CONVENUTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399817-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DELL'ATTORE SOCCOMBENTE ALLE SPESE NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO IN CAUSA AD ISTANZA DEL CONVENUTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Anche quando la domanda principale e quella di garanzia del convenuto nei confronti di un terzo siano proposte in separati processi, di poi riuniti dal giudice dinanzi a cui siano pendenti, l'attore soccombente e legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, se la chiamata si e resa necessaria in conseguenza della tesi sostenuta dall'attore e risultante infondata. (Conf 1220/77, mass n 384893).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)