Sez. 1, Sentenza n. 1220 del 30/03/1977 (Rv. 384893 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DELL'ATTORE SOCCOMBENTE ALLE SPESE NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO IN CAUSA AD ISTANZA DEL CONVENUTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DELL'ATTORE SOCCOMBENTE ALLE SPESE NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO IN CAUSA AD ISTANZA DEL CONVENUTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'attore soccombente e legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, se la chiamata si e resa necessaria in conseguenza della tesi sostenuta dall'attore e risultata infondata. L'attore soccombente non deve, invece, sopportare il pagamento delle spese, qualora il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto sull'erroneo presupposto della non integrita del giudizio. (Conf 2990/73, mass n 366665; (Conf 1366/72, mass n 357934; (V 2326/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)