Sez. L, Sentenza n. 797 del 03/03/1975 (Rv. 374170 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - PROTRAZIONE DELLA MALATTIA OLTRE CENTOOTTANTA GIORNI - INDENNITA GIORNALIERE - CORRESPONSIONE - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - PROTRAZIONE DELLA MALATTIA OLTRE CENTOOTTANTA GIORNI - INDENNITA GIORNALIERE - CORRESPONSIONE - ESTENSIONE.*
Data la connessione esistente fra la erogazione da parte dell'INAM della indennita di malattia all'assicurato infermo e la prestazione sanitaria obbligatoria da parte dello stesso istituto, nel caso in cui il periodo di malattia si protragga oltre il centottantesimo giorno, le relative indennita giornaliere sono corrisposte per tutte le giornate feriali comprese entro il detto periodo, senza che debbano essere aumentate fino a raggiungere numericamente, in concreto, il limite massimo di centottanta. (V 3204/71, mass nn 354608 e 354609).*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 17, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 31/10/1947 num. 1304 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)