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Sez. L, Sentenza n. 4022 del 20/09/1977 (Rv. 387700 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITA DI MALATTIA - SPETTANZA - LIMITI - MALATTIA SUPERIORE AI CENTOTTANTA GIORNI - CESSAZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO - INDENNITA CORRISPOSTA PER LE SOLE GIORNATE FERIALI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387700-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITA DI MALATTIA - SPETTANZA - LIMITI - MALATTIA SUPERIORE AI CENTOTTANTA GIORNI - CESSAZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO - INDENNITA CORRISPOSTA PER LE SOLE GIORNATE FERIALI - IRRILEVANZA.*

L'indennita di malattia e giustificata solo in relazione alle giornate in cui il lavoratore infermo avrebbe potuto svolgere se non affetto da malattia, la sua normale attivita: conseguentemente, decorso il periodo massimo di centottanta giorni previsto dalla legge (cosiddetta 'malattia assistibilè), nessuna ulteriore prestazione puo piu pretendere, entro l'anno, il lavoratore infermo, anche se l'indennita di malattia non e stata corrisposta per le giornate festive ricadenti nel periodo di centottanta giorni predetto. (Conf 3191/75, mass n 377304; (Conf 797/75, mass n 374170; (Conf 3204/71, mass n 354609).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 7, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 17, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 31/10/1947 num. 1304 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)