Sez. 2, Sentenza n. 8399 del 18/08/1990 (Rv. 468912 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - AVVERSO SENTENZA D'IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA PER DEFERIMENTO DELLA CONTROVERSIA AD ARBITRATO IRRITUALE IN FORZA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONVENZIONI IN RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - CONDIZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - AVVERSO SENTENZA D'IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA PER DEFERIMENTO DELLA CONTROVERSIA AD ARBITRATO IRRITUALE IN FORZA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONVENZIONI IN RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - CONDIZIONE.*
La sentenza con cui il giudice dichiara l'improponibilità della domanda per essere stata la controversia deferita in forza di clausola compromissoria ad arbitrato irrituale, è una pronuncia di merito, non sulla Competenza, come tale non impugnabile con il regolamento di Competenza. Tuttavia la proposizione del regolamento non osta alla sua conversione nel ricorso ordinario per Cassazione, nel concorso di tutti i requisiti di detta impugnazione, sempreché il ricorrente non abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di proporre esclusivamente l'istanza di regolamento, con espressa esclusione del ricorso ordinario. (Conf 2610/87, mass n 456093; (Conf 7838/86, mass n 449784).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)