Sez. 6, Sentenza n. 12655 del 26/02/2016 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266951 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Reato falsamente addebitato - Successiva modifica legislativa della fattispecie - Rilevanza ai fini della configurablità della circostanza aggravante prevista dall'art. 368, comma secondo, cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE
In tema di calunnia, quando, per effetto di una riforma legislativa, il trattamento sanzionatorio del reato presupposto è mitigato ed è ricondotto ad una pena inferiore al limite che determina l'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 368, comma secondo, cod. pen., non viene meno la configurabilità di quest'ultima, poichè ciò che rileva è che la falsa accusa, nel momento in cui la condotta è commessa, abbia esposto la persona ingiustamente accusata al rischio di essere sottoposta ad un reato punito con una pena tale da configurare la suddetta aggravante. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che si configura l'aggravante nel caso di falsa accusa di concussione anche qualora la condotta oggetto della stessa sia ipoteticamente riconducibile alla nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater cod. pen., introdotta successivamente ai fatti di causa e punita con pena inferiore a quella prevista dall'art. 368 comma secondo, cod. pen., per la configurabilità dell'aggravante).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)