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Sez. 2, Sentenza n. 10808 del 16/12/2015 Cc. (dep. 15/03/2016) Rv. 266161 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | - Tempo trascorso - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266161-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

In tema di richiesta di revoca della misura cautelare in carcere il tempo trascorso può acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo "status libertatis" del soggetto, in quanto la disciplina prevede, a pena di inefficacia delle misure coercitive, termini di durata massima della custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)