Sez. 2 - , Sentenza n. 12807 del 19/02/2020 Cc. (dep. 23/04/2020) Rv. 278999 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Decorso del c.d. "tempo silente" dalla commissione del reato alla esecuzione della misura – Rilevanza nella fase di revoca o sostituzione della misura cautelare – Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
Il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)