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Sez. 4, Sentenza n. 34786 del 08/04/2014 Cc. (dep. 07/08/2014) Rv. 260293 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Richiesta di sostituzione della misura in atto - Irreversibile recisione dei legami con l'associazione di appartenenza - Distanza temporale dai fatti - Attualità delle esigenze - Onere di rigorosa motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260293-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al fine di verificare l'attenuazione delle esigenze cautelari in sede di richiesta di sostituzione della misura custodiale in atto, il mero decorso del tempo dall'instaurazione del vincolo non è di per sé rilevante ma può essere considerato unitamente ad altri elementi specifici, idonei a verificarne l'incidenza sull'intensità del pericolo di recidiva del prevenuto, sempre che risulti l'irreversibile recisione dei legami di quest'ultimo con l'associazione criminosa di appartenenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)