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Sez. L, Sentenza n. 899 del 02/02/1983 (Rv. 425656 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DEL MESSO DI CONCILIAZIONE AVENTE AD OGGETTO I COMPENSI DOVUTIGLI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER LA SOMMA RECUPERATA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA RIVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425656-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DEL MESSO DI CONCILIAZIONE AVENTE AD OGGETTO I COMPENSI DOVUTIGLI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER LA SOMMA RECUPERATA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA RIVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il risarcimento del danno da svalutazione monetaria previsto dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. concerne solo i crediti di lavoro e, pertanto, non è applicabile al credito del messo di conciliazione avente ad oggetto i compensi dovutigli dalla amministrazione finanziaria per le somme recuperate; in tale attività, infatti, non è ravvisabile alcun rapporto di subordinazione o parasubordinazione, concretandosi l'opera di detto messo nello svolgimento di compiti di natura pubblicistica, a lui attribuiti in quanto organo lato sensu di una struttura burocratica, mentre la richiesta dell'amministrazione è determinata unicamente dall'Onere, per chi voglia conseguire un certo risultato in campo giurisdizionale, di rivolgersi all'ufficio competente. (Conf 321/79, mass n 396403 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 01/02/1946 num. 122 art. 3, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)