Sez. 1, Sentenza n. 2548 del 18/04/1984 (Rv. 434569 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA - REVOCABILITÀ - CONDIZIONI - VERSAMENTI SUL CONTO EFFETTUATI NEL CORSO DI UNA GIORNATA CONCLUSASI CON SALDO ATTIVO DEL "FONDO PROVVISTA" - DEDUZIONE DELL'ESISTENZA DI UN SALDO PASSIVO NELL'ARCO DELLA STESSA GIORNATA - ONERE PROBATORIO DEL CURATORE - MEZZI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA - REVOCABILITÀ - CONDIZIONI - VERSAMENTI SUL CONTO EFFETTUATI NEL CORSO DI UNA GIORNATA CONCLUSASI CON SALDO ATTIVO DEL "FONDO PROVVISTA" - DEDUZIONE DELL'ESISTENZA DI UN SALDO PASSIVO NELL'ARCO DELLA STESSA GIORNATA - ONERE PROBATORIO DEL CURATORE - MEZZI.*
I versamenti in conto corrente di corrispondenza hanno natura di pagamenti, come tali soggetti alla revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, soltanto nell'ipotesi di conto "scoperto", quando, cioè, la banca anticipi somme oltre il limite del "fondo-provvista" e, quindi, le successive operazioni di rimessa di danaro sul conto, servendo in primo luogo ad estinguere il debito di mutuo contratto dal correntista con la banca, assumano (entro i limiti dello "scoperto") carattere solutorio. Pertanto, al fine della revocatoria fallimentare di versamenti sul conto, effettuati nel corso di una giornata conclusasi con saldo attivo del "fondo-provvista", spetta al curatore di fornire la specifica prova del verificarsi, nell'arco della stessa giornata, di un saldo passivo, sanato da detti versamenti, tenendo conto che tale prova non può essere di per sè evinta dalle schede contabili della banca, equivoche quanto all'ordine cronologico delle operazioni compiute in un unico giorno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)