Sez. 1, Sentenza n. 14676 del 22/06/2007 (Rv. 597346 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità - Limiti - Operazioni di segno opposto nella stessa giornata con manifestazione di uno scoperto di conto - Cronologia dei singoli movimenti - Prova - Onere a carico del fallimento - Prova logica - Contenuto.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, qualora risultino compiute plurime operazioni di segno opposto nell'arco di una stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, incombe al fallimento l'onere di provare la cronologia dei singoli movimenti, non essendo idoneo a tal fine né l'ordine dell'estratto conto della banca, né l'indicazione delle schede contabili; tale onere può essere tuttavia adempiuto anche mediante la prova logica, in base all'assunto, favorevole alla banca, che computando prioritariamente tutti i versamenti e le rimesse, costituiscano ancora atti solutori i versamenti compresi tra lo scoperto di apertura ed il limite del fido; il ricorso alla prova logica è peraltro necessario soltanto quando i versamenti sono preceduti o intervallati da operazioni di prelievo allo scoperto, e l'ordine logico delle operazioni compiute nell'ambito della stessa giornata non assume rilievo quando il conto abbia saldo scoperto sia all'inizio che al termine delle operazioni giornaliere, e le rimesse in conto della giornata non siano di entità tale da fare mai abbassare il saldo entro il limite del fido, dovendosi in tal caso riconoscere alle rimesse stesse comunque e sempre effetto estintivo del credito della banca.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)