Sez. 1, Sentenza n. 21083 del 28/10/2005 (Rv. 584643 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Apertura di credito regolata in conto corrente bancario - Rimesse effettuate sul conto dell'imprenditore poi fallito - Revocabilità - Limiti - Operazioni di segno opposto nella stessa giornata con manifestazione di uno scoperto di conto - Cronologia dei singoli movimenti - Prova - Estratti conto e schede contabili - Sufficienza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore successivamente dichiarato fallito, nel caso di plurime operazioni di segno opposto compiute nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, il fallimento che chieda la revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione al saldo infragiornaliero e non al saldo della giornata ha l'onere di dimostrare la cronologia dei singoli movimenti, che non può essere desunta dall'ordine delle operazioni risultante dall'estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile, in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alla realtà e sconta i diversi momenti in cui, secondo la tipologia delle operazioni, vengono effettuate le registrazioni sul conto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)