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Sez. 3, Sentenza n. 2881 del 08/06/1983 Ud. (dep. 29/03/1984) Rv. 163388 - 01

NAVIGAZIONE - TRASPORTO DI PASSEGGERI CON FINALITÀ DI LUCRO - NORMATIVA SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO - INAPPLICABILITÀ - USURPAZIONE DEL COMANDO DI NAVE - SUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163388-01

NAVIGAZIONE - TRASPORTO DI PASSEGGERI CON FINALITÀ DI LUCRO - NORMATIVA SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO - INAPPLICABILITÀ - USURPAZIONE DEL COMANDO DI NAVE - SUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE.*

Un natante rientra nella categoria delle unità da diporto, qualora ricorrano due elementi: a) scopo sportivo o ricreativo, b) assenza di fine di lucro. Ne consegue che l'utilizzazione, anche temporanea, di un battello da diporto per il trasporto di passeggeri con finalità di guadagno esula da tale tipo di navigazione. Dalla inapplicabilità della speciale disciplina sulla nautica da diporto, deriva che il fatto rientra nella previsione dell'art. 1117 cod. nav.. (nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 1117 cod. nav. A carico di persona, abilitata alla conduzione di natante da diporto, che aveva adibito al trasporto di passeggeri a fine di lucro detta imbarcazione). (contra mass n 153675; (contra mass n 155777).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1117, Legge 11/02/1971 num. 50 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)