diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9882 del 06/07/1982 Ud. (dep. 26/10/1982) Rv. 155777 - 01

NAVIGAZIONE - MARITTIMA - COMANDO DI NAVE - IMBARCAZIONE DI PROPRIETÀ DEL PILOTA - POSSESSO DI PATENTE DI ABILITAZIONE DA DIPORTO - USO COMMERCIALE DEL NATANTE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI USURPAZIONE DI COMANDO DI NAVE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: GUIDA DI MOTOSCAFO.*
Stato
decisa il 1982-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155777-01

NAVIGAZIONE - MARITTIMA - COMANDO DI NAVE - IMBARCAZIONE DI PROPRIETÀ DEL PILOTA - POSSESSO DI PATENTE DI ABILITAZIONE DA DIPORTO - USO COMMERCIALE DEL NATANTE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI USURPAZIONE DI COMANDO DI NAVE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: GUIDA DI MOTOSCAFO.*

Non è configurabile il reato di "usurpazione di comando di nave" a carico di colui che piloti la propria barca essendo in possesso della patente di abilitazione richiesta dall'art. 20 legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente la navigazione da diporto. Al riguardo non ha Rilevanza la eventuale finalità commerciale del trasporto, pur se abusiva sotto il profilo amministrativo. (fattispecie relativa a conduzione di motoscafo nella laguna veneta). (Conf mass n 153675).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1117, Legge 11/02/1971 num. 50 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)