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Sez. 3, Sentenza n. 2968 del 22/05/1979 (Rv. 399288 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA - SUBLOCAZIONE - IN GENERE - SUBLOCAZIONE O CESSIONE SENZA IL CONSENSO DEL LOCATORE - FACOLTA DEL CONDUTTORE EX ART 5 DELLA LEGGE N 79 DEL 1963 - CONDIZIONI - DEROGA ALL'ART 3 N 2 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399288-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA - SUBLOCAZIONE - IN GENERE - SUBLOCAZIONE O CESSIONE SENZA IL CONSENSO DEL LOCATORE - FACOLTA DEL CONDUTTORE EX ART 5 DELLA LEGGE N 79 DEL 1963 - CONDIZIONI - DEROGA ALL'ART 3 N 2 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - CONFIGURABILITA.*

La norma dell'art 5 della legge 27 gennaio 1963 n 19, secondo cui il conduttore puo sublocare o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purche venga insieme ceduta o locata l'azienda, ha derogato, per la fattispecie in essa contemplata, alla norma generale dell'art 3 n 2 della legge 23 maggio 1950 n 253, che prevede la decadenza dalla proroga legale quando il conduttore cessi di svolgere l'attivita alla quale serviva nell'immobile destinato ad uso diverso da quello di abitazione.*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)