Sez. L, Sentenza n. 8050 del 27/06/1992 (Rv. 477965 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - A più parti | Presso un unico procuratore mediante consegna di un'unica copia - Inesistenza - Costituzione di tutte le parti - Efficacia "ex nunc" - Conseguenze - Costituzione tardiva di alcune delle parti - Ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - A più parti
La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore alla lite, eseguita mediante consegna di un'unica copia, deve ritenersi giuridicamente inesistente, e non semplicemente affetta da nullità, in quanto, essendo arbitrario riconoscere ad essa utili effetti nei confronti di uno piuttosto che di un altro dei destinatari dell'atto, si verifica una incertezza assoluta circa l'identità della parte contro la quale l'impugnazione è diretta; in tale situazione l'eventuale costituzione di tutte costoro fa sorgere un rapporto processuale con effetti "ex nunc", con la conseguenza che, se avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre l'impugnazione, non vale a rimuovere l'effetto della decadenza, già verificatasi ed a precludere l'inammissibilità dell'impugnazione, mentre, costituitasi tardivamente una sola delle controparti, non può disporsi l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti delle altre parti non costituitesi, mancando il presupposto stesso della valida instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno una di dette parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)