diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11768 del 06/08/2002 (Rv. 556704 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Processo di esecuzione - Estinzione per rinuncia agli atti del giudizio - Ordinanza di liquidazione delle spese - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556704-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

L'ordinanza di liquidazione delle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 306 cod. proc. civ. può essere impugnata, attesone il carattere decisorio e definitivo, con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. anche se pronunziata in seguito alla rinuncia agli atti (ed alla conseguente estinzione) del processo esecutivo, perché anche in tale processo, così come in quello contenzioso, la possibilità di reclamo avverso l'ordinanza di estinzione non si estende al separato provvedimento di liquidazione delle spese, dichiarato espressamente non impugnabile dall'ultimo comma dell'art. 306 citato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)