Sez. 3, Sentenza n. 7254 del 13/06/1992 (Rv. 477719 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze | Ordinanza di liquidazione delle spese in caso di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fattispecie.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze
L'ordinanza di liquidazione delle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 306 cod. proc. civ. può essere impugnata, per il suo carattere decisorio e definitivo, con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., anche se pronunciata in seguito alla rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo perché anche in questo processo, come in quello contenzioso, la possibilità di reclamo contro l'ordinanza di estinzione non si estende al separato provvedimento di liquidazione delle spese, dichiarata espressamente non impugnabile dall'ultimo comma dell'art. 306 citato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)