Sez. 2, Sentenza n. 1496 del 17/05/1972 (Rv. 358168 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - MANCATA PROPORZIONE TRA VALORE DELL'EREDITA E QUOTA ATTRIBUITA - SUSSISTENZA DI TRANSAZIONE - AUTONOMA FONTE REGOLATRICE DEL RAPPORTO - EFFETTI NOVATIVI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - MANCATA PROPORZIONE TRA VALORE DELL'EREDITA E QUOTA ATTRIBUITA - SUSSISTENZA DI TRANSAZIONE - AUTONOMA FONTE REGOLATRICE DEL RAPPORTO - EFFETTI NOVATIVI.*
La convenzione con la quale si attua direttamente lo scioglimento, anche parziale, di una comunione incidentale ereditaria, senza tenere conto della proporzionalita tra valore dell'asse e quota attribuita (elemento essenziale del negozio divisorio), integra una transazione in senso proprio che, sebbene attuata in occasione della divisione, si pone come fonte autonoma regolatrice del rapporto in luogo del titolo giuridico preesistente e produce effetti oggettivamente novativi. (V 1080'69).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)