diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12897 del 06/10/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 214860 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Reato di pericolo - Eventuale rilevanza del danno - Aggravante ex art 219 legge fallimentare.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214860-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Nel reato di bancarotta fraudolenta, poiché il bene tutelato è l'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, vengono perseguiti, non solo i fatti che ai suddetti creditori cagionano danno, ma anche quelli che possono cagionarlo. Trattasi, infatti, di reato di pericolo, del quale il danno non è, quindi, elemento costitutivo e nel quale l'eventuale verificarsi dell'evento pregiudizievole viene in rilievo solo ai fini della valutazione dell'aggravante di cui all'art 219 legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)