Sez. L, Sentenza n. 21 del 02/01/1986 (Rv. 443658 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL) RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL) RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
Il recesso ad nutum del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato non è soggetto all'applicabilità dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori anche dopo la sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi di tale norma nella parte in cui non si applicano anche ai licenziamenti disciplinari. (V 3892/84, mass n 435837; (V 66/84, mass n 432328).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)