Sez. L, Sentenza n. 3892 del 03/07/1984 (Rv. 435837 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 204 DEL 1982 CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI SUINDICATE AD UN LICENZIAMENTO - PRESUPPOSTI - NATURA DISCIPLINARE DEL LICENZIAMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 204 DEL 1982 CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI SUINDICATE AD UN LICENZIAMENTO - PRESUPPOSTI - NATURA DISCIPLINARE DEL LICENZIAMENTO.*
Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, in quanto interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari in Mancanza di un espresso richiamo ad opera della disciplina legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro - l'applicabilità ad un licenziamento delle Disposizioni predette, compresa quella concernente la preventiva contestazione dell'addebito, presuppone la natura disciplinare del licenziamento medesimo. (V 912/84, mass n 433106; (V 66/84, mass n 432328; (V 1228/83, mass n 426016).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)