Sez. L, Sentenza n. 66 del 06/01/1984 (Rv. 432328 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INFLUENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INFLUENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Anche a seguito della sentenza n. 204 del 1982 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dei primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, nelle parti in cui viene esclusa la loro applicabilità al licenziamento disciplinare, ove essi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, resta ferma la distinzione fra licenziamento di tale natura, radicato nella disciplina contenuta nell'art. 2119 cod. civ. e nella legge n. 604 del 1966, e licenziamento ad nutum, retto dalla residuale disciplina ex art. 2118 cod. civ. ed estraneo ad ogni addebito di natura disciplinare, con conseguente sua sottrazione all'operatività del citato art. 7, pure nel significato assunto dopo la detta sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)