Sez. 5, Sentenza n. 9202 del 21/04/2011 (Rv. 617656 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE | Somme affidate in gestione patrimoniale ad un promotore finanziario - Interessi maturati nel tempo - Contabilizzazione a credito in schede riferite al creditore senza materiale percezione - Reddito da capitale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE
In tema di IRPEF, gli interessi maturati periodicamente sulle somme affidate in gestione patrimoniale ad un promotore finanziario e che non siano materialmente percepiti dal cliente, ma soltanto contabilizzati a credito in schede nominative e tabulati riferiti a detto creditore, non costituiscono reddito di capitale, desumendosi dall'art. 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo "ratione temporis" vigente) che gli interessi entrano a far parte del reddito imponibile solo se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore, il quale li abbia materialmente incamerati o ne abbia comunque disposto o sia stato messo nelle condizioni di farlo a suo piacimento; nè una diversa considerazione discende dal richiamo al comma 3 dell'art. cit., ove la sola contabilizzazione degli interessi oggetto di compensazione - da intendersi dunque in senso stretto - viene equiparata alla loro materiale percezione, valendo la norma esclusivamente per gli accrediti di somme su conto corrente, quale non è il rapporto di cui alla fattispecie, accertato come proprio di un mero conto di gestione, cioè di contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari, consistente in un mandato ad investire danaro o ad amministrare portafoglio di titoli, conferito da un investitore ad un operatore finanziario.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 41, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42, Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)