Sez. 1, Sentenza n. 2833 del 06/05/1985 (Rv. 440599 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - RISERVE - IN GENERE - ISCRIZIONE DI RISERVA NEL REGISTRO DI CONTABILITÀ - COSTITUZIONE IN MORA DEL COMMITTENTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RISARCIMENTO DI MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - RISERVE - IN GENERE - ISCRIZIONE DI RISERVA NEL REGISTRO DI CONTABILITÀ - COSTITUZIONE IN MORA DEL COMMITTENTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RISARCIMENTO DI MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA.*
L'iscrizione di riserva nel registro di contabilità, da parte dell'appaltatore di opera pubblica, non implica Costituzione in mora del committente, in quanto si esaurisce nella quantificazione di una pretesa di integrazione del corrispettivo, senza intimazione del relativo pagamento. Ne consegue che la data della suddetta riserva non costituisce il "dies a quo" per l'eventuale riconoscimento in favore dell'appaltatore medesimo del maggior danno derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., poiché il fenomeno inflattivo resta rilevante a tal fine solo per effetto e dal momento della mora del debitore. (V 1962/80, mass n 405592; (V 3679/77, mass n 387318).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)