Sez. L, Sentenza n. 8805 del 08/05/2004 (Rv. 572754 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Adeguamento automatico ex art. 1 D.L. n. 299 del 1994 - Incidenza sui trattamenti di mobilità - Limiti - Rivalutazione dell'indennità di mobilità in conseguenza delle variazioni dell'indice Istat - Esclusione - Dubbio di illegittimità costituzionale - Insussistenza - Art. 54 comma dodicesimo legge 449 del 1997 - Irrilevanza - (fattispecie relativa a periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 45 legge n. 144 del 1999).
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
Il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, quinto comma, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, che ha modificato l'art. 1 legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT; né la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore, sia perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali. A diversa conclusione non può pervenirsi neppure sulla base dell'art. 54, comma dodicesimo, legge 449/97, secondo il quale ogni rinvio normativo o contrattuale "all'indice del costo della vita..." deve intendersi riferito "all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai...", non facendo esso riferimento alla "contingenza", né potendosi ritenere che il tenore della disposizione sia tale da giustificare l'indicizzazione della indennità di mobilità a partire dal 1 gennaio 1998 (fattispecie relativa a periodi antecedenti alla entrata in vigore dell'art. 45, primo comma, lett. r), legge 17 maggio 1999 n. 144, con cui si è delegato il Governo all'emanazione di norme per l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità).
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1999 num. 144 art. 45 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 54 com. 12 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 1 com. 5 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 541, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 13/08/1980 num. 427 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)