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Sez. L, Sentenza n. 27802 del 21/11/2008 (Rv. 605803 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Indennità di mobilità - Controversia relativa all'adeguamento - Riconoscimento del relativo diritto sulla base della ritenuta applicabilità della disciplina riguardante i lavoratori socialmente utili - Contestazione, con atto di appello, dell'esistenza di normativa disciplinante il meccanismo di adeguamento della prestazione - Violazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605803-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

Nella controversia relativa all'adeguamento dell'indennità di mobilità, qualora il giudice di primo grado abbia riconosciuto il diritto all'adeguamento sulla base della ritenuta applicabilità della disciplina riguardante i lavoratori socialmente utili, non incorre nella violazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. l'atto di appello che contesti in radice l'esistenza di alcuna disposizione normativa che preveda un meccanismo di adeguamento della prestazione di mobilità, poiché tale contestazione è idonea, di per sé, ad identificare le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali si richiede la riforma della pronuncia di primo grado, senza necessità di un'espressa contestazione con riguardo all'avvenuta applicazione, da parte del primo giudice, di una diversa norma, non utile a regolare la fattispecie controversa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)