Sez. 3, Sentenza n. 4828 del 20/09/1979 (Rv. 401447 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - MORTE DELL'IMPUTATO O AMNISTIA - MANCANZA DELLA DECLARATORIA GIUDIZIALE DI IMPROCEDIBILITA DELL'AZIONE PENALE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DELL'ISTITUTO CONTRO IL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - MORTE DELL'IMPUTATO O AMNISTIA - MANCANZA DELLA DECLARATORIA GIUDIZIALE DI IMPROCEDIBILITA DELL'AZIONE PENALE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DELL'ISTITUTO CONTRO IL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITA.*
La Mancanza della declaratoria giudiziale di improcedibilita dell'Azione penale per morte dell'imputato o per amnistia non preclude l'accoglimento della domanda di regresso dell'Inail contro il datore di lavoro, ai sensi dell'art 11 del DPR 30 giugno 1965, n 1124, potendo provvedere il giudice civile, in via incidentale, allo accertamento, in ordine al fatto, che avrebbe costituito reato, della responsabilita civile a norma del secondo, terzo e quarto comma dell'art 10 del citato DPR. (V 1947/77, mass n 385671; (V 2904/72, mass n 360637).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)