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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20841 del 21/08/2018 (Rv. 650424 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza internazionale - Presupposti.
Stato
decisa il 2018-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650424-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

Non può essere dichiarata la litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 Reg. 44/01 (nella specie applicabile "ratione temporis"), quando il giudizio precedentemente introdotto dinanzi al giudice straniero si sia concluso prima che il giudice italiano abbia emesso la propria decisione la quale è vincolata alla sentenza straniera per le questioni da quella già decise, e che dovessero venire in rilievo nella causa dinanzi a lui proposta.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)